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C.Q.C.

Carta di qualificazione del conducente

Rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione.

L'art. 17 del D.L.vo 286/2005 individua i conducenti che possono ottenere la CQC per documentazione, in esenzione, dunque, dall'obbligo di frequentare corsi di formazione iniziale e di sostenere l'esame.

 

In particolare, possono ottenere la CQC per documentazione i conducenti:

1.residenti in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;

2.residenti in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida della categoria C ovvero C+E;

3.in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose aventi sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 della patente di guida delle categorie D o DE, ovvero alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C o CE;

4.in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 delle patenti di guida equivalenti alle categorie D o DE, ovvero, alla data del 9 settembre 2009 delle patenti di guida equivalenti alle categorie C o CE;".

*Si sottolinea il fatto che, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del D.M. 7 febbraio 2007 non sarà in alcun modo possibile ottenere la CQC per documentazione (art. 2 comma 3, del D.M. citato).

*Ai fini del computo del quinquennio di validità delle CQC rilasciate in esenzione dall'obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale ed il relativo esame, la scadenza di validità va calcolata a partire dal 10 settembre 2008 per le CQC che abilitano al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009 se abilitano al trasporto di cose (ad esempio, una CQC per il trasporto di persone rilasciata "per documentazione" il 1 ottobre 2007 scadrà di validità il 9 settembre 2013, mentre una CQC per il trasporto di cose rilasciata "per documentazione" il 1 ottobre 2007 scadrà il 9 settembre 2014).

 

Documenti necessari:

1.compilazione della domanda sul modello MC 746 - C da ritirarsi presso gli sportelli dell'ufficio.

La domanda deve essere firmata.

2.attestazione dei versamenti in conto corrente postale dei diritti (c.c. n°86083623 - Euro 9,00) e dell’imposta di bollo (c.c. n°4028 - Euro 29,24);

3.Fotocopia KD (e relativa patente D) o patente C, CE per residenti in Italia;

Oppure:patente C, CE, D, DE se cittadini stranieri residenti all’estero, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa stabilita sul territorio italiano, titolari di patente estera. In questo caso è obbligatorio allegare una dichiarazione della suddetta ditta, rilasciata su carta intestata, con firma e fotocopia documento di identità del rappresentante legale, e contenente tutti i dati identificativi del dipendente interessato che certifichi la sua dipendenza dalla ditta stessa;

4.permesso di soggiorno,in corso di validità, e sua fotocopia (per cittadini extracomunitari residenti in Italia);

5.fotocopia del codice fiscale

6.una fotografia formato tessera, a capo scoperto, recente.

 

N.B. Se la pratica non è presentata dal titolare dovrà essere esibita una delega sottoscritta ed un documento d’identità personale del delegante;

I conti correnti dovranno essere sempre compilati a nome del richiedente, indicando il cognome da nubile per le donne coniugate.

Il conducente ha l'obbligo di richiedere anche il duplicato della carta di qualificazione del conducente, nel caso presenti istanza di rilascio di duplicato della patente di guida.